Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 20 luglio 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Intese e settore degli agenti sportivi calcistici – La CGUE si pronuncia sul nuovo Regolamento FIFA sugli agenti applicando la nozione di restrizione della concorrenza per oggetto
Con la sentenza del 16 luglio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (la CGUE) si è pronunciata, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale promosso dal Tribunale Regionale di Magonza (il Tribunale), sulla compatibilità con gli articoli 101 e 102 TFUE (che proibiscono, rispettivamente, le intese restrittive e gli abusi di posizione dominante), del regolamento della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) avente ad oggetto la disciplina delle attività degli agenti di calciatori e allenatori (il RAF).
La vicenda trae origine dal ricorso promosso in Germania da FT e RRC sports GmbH, due operatori attivi nel mercato dell’intermediazione sportiva, che contestavano la legittimità di numerose disposizioni del RAF, tra cui quelle relative alla remunerazione degli agenti, alla rappresentanza multipla, alle condizioni di ottenimento della licenza FIFA, ai c.d. approaches e agli obblighi di comunicazione di informazioni alla FIFA.
In via preliminare, la CGUE affronta il tema dell’applicabilità del diritto della concorrenza al RAF. Richiamando giurisprudenza consolidata, la CGUE ricorda come alcune regole esclusivamente sportive, prive di una dimensione economica autonoma, possano rimanere estranee all’ambito di applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tuttavia, osserva la CGUE, il RAF non disciplina aspetti solamente sportivi, ma regola condizioni di accesso, esercizio e remunerazione di un’attività economica. Per tale ragione, la CGUE conclude che il RAF ricade pienamente nell’ambito di applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione.
Nel rispondere ai quesiti pregiudiziali, la CGUE distingue tra disposizioni che potrebbero eventualmente produrre effetti anticoncorrenziali e disposizioni che presentano, almeno in astratto, caratteristiche tali da poter essere considerate restrizioni della concorrenza per oggetto.
La prima di tali disposizioni riguarda il meccanismo previsto da RAF in materia di remunerazione degli agenti in caso di trasferimento successivo del calciatore. In particolare, il regolamento prevede che l’agente possa perdere una parte della remunerazione futura collegata a un’operazione di trasferimento qualora il calciatore venga nuovamente trasferito prima della scadenza del contratto concluso a seguito dell’intervento dell’agente stesso. La CGUE rileva che la disposizione può privare della relativa remunerazione anche agenti che non rappresentano più il calciatore e che non hanno partecipato al successivo trasferimento. Tale conseguenza, ritenuta arbitraria dalla CGUE, può integrare una restrizione della concorrenza per oggetto.
Analoga attenzione viene riservata alle disposizioni sugli approaches. Tali norme disciplinano il momento in cui un agente può contattare un giocatore o un allenatore già rappresentato da un concorrente. In particolare, il RAF limita tale possibilità consentendo il contatto soltanto negli ultimi due mesi di efficacia del contratto di rappresentanza. La CGUE osserva, tuttavia, che l’agente già incaricato può negoziare il rinnovo del rapporto in qualsiasi momento. Secondo la CGUE, tale asimmetria è idonea ad attribuire un vantaggio competitivo agli operatori incumbent e può, quindi, giustificare una qualificazione delle relative disposizioni come restrizioni della concorrenza per oggetto.
Per quanto concerne le restanti disposizioni del RAF, la CGUE richiama la propria giurisprudenza Wouters/Meca-Medina, ricordando che una restrizione della concorrenza può risultare compatibile con l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE qualora persegua un obiettivo legittimo e rispetti i requisiti di adeguatezza, necessità e proporzionalità. La CGUE precisa, tuttavia, che tale giurisprudenza non può trovare applicazione con riferimento alle disposizioni che costituiscono restrizioni della concorrenza per oggetto. In particolare, la CGUE riconosce che la tutela dei giocatori e degli allenatori, la prevenzione dei conflitti di interesse e la stabilità contrattuale possono, in linea di principio, costituire obiettivi legittimi, demandando tuttavia al Tribunale la verifica in concreto della proporzionalità delle singole misure.
La CGUE affronta infine il tema dell’applicazione dell’articolo 102 TFUE, osservando che la FIFA, in ragione del proprio ruolo centrale nella regolazione del sistema dei trasferimenti internazionali e della propria capacità di determinare le condizioni di accesso e di esercizio dell’attività di agente, può occupare una posizione dominante nei mercati dei servizi di intermediazione relativi ai trasferimenti internazionali di giocatori e allenatori nonché, indirettamente, nel mercato dell'impiego dei giocatori e degli allenatori professionisti. Pur senza accertare direttamente l’esistenza di un abuso, la CGUE apre quindi alla possibilità che le disposizioni regolamentari adottate dalla FIFA possano essere valutate anche alla luce dell’articolo 102 TFUE.
La pronuncia si inserisce nel più recente filone giurisprudenziale relativo alla governance delle federazioni sportive e al controllo antitrust dei relativi poteri regolatori, confermando che il mero fatto che una regola sia adottata da un organismo sportivo non è sufficiente a sottrarla all’applicazione del diritto della concorrenza, qualora essa disciplini attività di natura economica. Non resta ora che vedere quale sarà la decisione del Tribunale nel merito.
Alessandro Mastrangelo
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Ispezioni antitrust e prove digitali – La CGUE chiarisce i limiti al sequestro di e-mail aziendali e dispositivi personali nel corso degli accertamenti ispettivi delle autorità nazionali di concorrenza
Con la sentenza dello scorso 16 luglio 2026 (Sentenza), nelle cause riunite da C-258/23 a C-260/23, la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha chiarito a quali condizioni un’autorità nazionale garante della concorrenza (ANC) possa sequestrare e-mail aziendali nel corso di un accertamento ispettivo, distinguendo tra l’accesso ai sistemi dell’impresa e quello ai dispositivi personali di amministratori e dipendenti.
La vicenda trae origine da tre rinvii pregiudiziali sollevati dal Tribunale della concorrenza portoghese (Giudice del rinvio) nell’ambito di altrettante istruttorie avviate dall’Autorità della Concorrenza portoghese (AdC) relative, rispettivamente, a una presunta pratica concordata nella fornitura di servizi di teleradiologia, a un’intesa sui prezzi dei test Covid‑19 e a un sospetto abuso di posizione dominante nel settore dei pagamenti. Nel corso degli accertamenti, l’AdC aveva esaminato la posta elettronica dei dipendenti e sequestrato numerosi file informatici, sulla base di mandati emessi dal pubblico ministero (PM) portoghese. Le imprese interessate ne contestavano la legittimità, sostenendo che le e-mail costituivano “corrispondenza” tutelata dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta) e che, quindi, il loro sequestro richiedesse l’autorizzazione preventiva di un giudice.
Già in sede di ammissibilità, una delle ricorrenti ha osservato che il Giudice del rinvio avrebbe omesso di segnalare una pronuncia della Corte Costituzionale portoghese che aveva dichiarato incostituzionale la norma nazionale nella parte in cui consentiva all’AdC di perquisire e sequestrare e-mail aperte con la sola autorizzazione del PM. La CGUE ha respinto tale eccezione, ritenendo le ordinanze di rinvio sufficienti a fornire una risposta utile.
Con la risposta alla prima questione, la CGUE ha statuito che le e-mail scambiate tra dipendenti e amministratori tramite account aziendali rientrano nella nozione di “comunicazioni” tutelata dall’art. 7 della Carta. Tale qualificazione prescinde dallo stato di lettura o cancellazione del messaggio, dalla natura professionale dell’account e dal contenuto lavorativo della comunicazione. È irrilevante anche l’eventuale divieto di uso privato della posta imposto dal regolamento interno dell’impresa: sul punto, la CGUE ha richiamato la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Bărbulescu c. Romania la quale ha affermato che il divieto aziendale di uso privato degli strumenti informatici non priva di per se le comunicazioni del lavoratore della tutela della “vita privata” e della “corrispondenza” ex art. 8 CEDU, permanendo comunque una ragionevole aspettativa di riservatezza, disattendendo la lettura della giurisprudenza nazionale riferita dal Giudice del rinvio.
Quanto alla seconda e alla terza questione – esaminate congiuntamente ed estese d’ufficio anche all’art. 8 della Carta, poiché le e‑mail possono contenere dati personali – la CGUE ha chiarito che la protezione delle comunicazioni non ne impedisce il sequestro, concludendo che gli artt. 7 e 8 della Carta non ostano all’acquisizione, presso locali professionali o commerciali, di e‑mail connesse all’oggetto dell’accertamento, anche senza l’autorizzazione preventiva di un giudice. Occorrono, tuttavia, una disciplina rigorosa dei poteri dell’ANC e garanzie adeguate contro abusi e arbitrii, tra cui un controllo giurisdizionale ex post completo ed effettivo, idoneo a fornire un rimedio adeguato e a valutare l’ammissibilità delle prove raccolte.
La Sentenza estende così alle ANC lo standard sviluppato con riguardo agli accertamenti della Commissione europea nei casi Deutsche Bahn e Casino: nei locali aziendali, l’assenza di un’autorizzazione giudiziale preventiva può essere compensata da un controllo giurisdizionale successivo ma effettivo. Richiamando inoltre Nexans, la CGUE conferma che la copia di gruppi di e-mail rientra nei poteri ispettivi, ferma la necessità di verificarne la pertinenza prima dell’inserimento nel fascicolo. Il modello portoghese, fondato sull’autorizzazione di un PM autonomo, non è quindi di per sé incompatibile con la Carta; tale autorizzazione non elimina, però, la necessità del successivo controllo giurisdizionale.
L’aspetto più innovativo risiede tuttavia nella riserva formulata, nella motivazione, sui dispositivi personali. Mutuando il ragionamento della sentenza Landeck – relativa all’accesso ai dati contenuti in un cellulare e la cui rilevanza aveva determinato la Quarta Sezione a chiedere la devoluzione delle cause alla Grande Sezione – la CGUE ha affermato che, quando l’accertamento coinvolge telefoni, computer o altri supporti informatici appartenenti agli amministratori o dipendenti (ossia, personali), l’accesso ai dati deve essere sottoposto, eventualmente previa apposizione di sigilli, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente. Tali dispositivi possono infatti contenere dati di localizzazione, cronologia, comunicazioni private e categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 del GDPR, comportando un’ingerenza grave nella sfera privata dell’interessato.
La distinzione tra locali aziendali e domicilio privato rimane quindi rilevante ma ad essa si affianca un ulteriore criterio, basato sulla titolarità del supporto, sulla natura dei dati accessibili e, in definitiva, sull’intensità dell’ingerenza.
Meritano infine una segnalazione le Conclusioni dell’Avvocata Generale (AG) Medina in merito a questa vicenda. La CGUE ne ha recepito l’impostazione di fondo, estendendo l’esame all’art. 8 della Carta e valorizzando la delimitazione dell’indagine, l’impiego di parole chiave pertinenti e il rispetto dei principi del GDPR. Non ha invece seguito il suggerimento dell’AG, a dire il vero difficilmente attuabile in concreto, la quale proponeva che l’autorizzazione giudiziale preventiva “può imporsi” quando gli elementi raccolti siano suscettibili di fondare anche la responsabilità penale della persona fisica, ove prevista dal diritto nazionale.
La portata innovativa della Sentenza consiste, dunque, nel raccordare la giurisprudenza sui poteri ispettivi antitrust con quella, di matrice data protection, sull’accesso ai dati personali. La CGUE conferma l’ampiezza dei poteri delle ANC sull’infrastruttura aziendale, ma fa dipendere la necessità di un controllo preventivo dalla gravità concreta dell’ingerenza e della capacità dei dati di ricostruire la vita privata dell’interessato. La pronuncia non introduce un’immunità dei dispositivi personali rispetto agli accertamenti, ma impone che l’accesso sia preventivamente sottoposto a una valutazione indipendente di necessità e proporzionalità.
Eleonora Colombo ed Edoardo Sasso
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Foreign Subsidies Regulation – La Commissione ha pubblicato la prima relazione sul regolamento FSR, concludendo che esso costituisce uno strumento efficace pur individuando la necessità di alcune modifiche procedurali
Lo scorso 14 luglio è stata pubblicata la prima relazione della Commissione Europea (la Commissione) al Parlamento Europeo e al Consiglio (la Relazione) per illustrare i risultati ottenuti a seguito dell’attuazione del Regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno (il Regolamento FSR), entrato in vigore il 12 gennaio 2023. Oltre alla Relazione, la Commissione ha pubblicato anche il relativo Staff Working Document e un Q&A. La Relazione è stata elaborata a norma dell'articolo 52, paragrafo 2, del Regolamento FSR, che impone alla Commissione di riesaminare l'attuazione e il rispetto di tale normativa, ed è stata condotta sulla base di una consultazione pubblica e di una serie di interviste con stakeholders e Stati membri, nonché di una revisione interna della prassi applicativa e di uno studio indipendente affidato a consulenti esterni.
Dopo un breve riepilogo delle azioni intraprese per fornire orientamenti interpretativi pratici sul Regolamento FSR, la Relazione analizza la prassi applicativa delle tre principali procedure previste dal Regolamento FSR, ossia: (i) la notifica delle concentrazioni, (ii) la notifica nelle procedure di appalto pubblico, e infine (iii) la procedura d’ufficio che consente alla Commissione di avviare un procedimento anche in assenza di una notifica da parte delle imprese coinvolte.
Riguardo a quest’ultima procedura, la Commissione ha rilevato, sulla base delle consultazioni con gli stakeholders, delle incertezze in relazione alla durata delle indagini. La Commissione ritiene tuttavia che la lunghezza di tali indagini sia giustificata dalla notevole complessità delle stesse e che, quindi, non necessiti di un intervento correttivo.
Per quanto riguarda le notifiche di concentrazioni, la Commissione ha rilevato che circa il 97% dei procedimenti viene chiuso dopo un esame preliminare e senza l’avvio di un’indagine approfondita, una percentuale coerente con quella dei casi chiusi in fase I, in applicazione del Regolamento (UE) n. 139/2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese. Le principali preoccupazioni espresse in merito dagli stakeholders riguardano tuttavia l’elevato dispendio di risorse necessario per la raccolta dei dati relativi ai contributi finanziari esteri. Prendendo atto di ciò, la Commissione ha indicato di voler valutare alcuni futuri adeguamenti procedurali, in particolare: (i) un aumento della soglia di fatturato (realizzato dalle imprese) che fa scattare l’obbligo di notifica della concentrazione; (ii) un aumento, moderato, delle soglie che determinano quali contributi finanziari debbano essere comunicati; (iii) la possibilità di una notifica semplificata per determinate categorie di contributi finanziari esteri; nonché (iv) l’ampliamento delle eccezioni all’obbligo di notifica per quei contributi finanziari esteri che non rientrano nelle categorie ad alto rischio di distorsione del mercato interno individuate dallo stesso Regolamento FSR.
Preoccupazioni analoghe sono state sollevate dagli stakeholders anche in relazione agli obblighi di notifica nelle procedure di appalto pubblico. La stessa Commissione ha rilevato alcune difficoltà pratiche nella cooperazione con le amministrazioni aggiudicatrici (nelle procedure relative agli appalti pubblici, le imprese notificano i contributi esteri all’amministrazione che ha indetto la gara, successivamente quest’ultima trasmette la notifica alla Commissione). Anche in questo caso, la Commissione ha osservato di voler valutare delle modifiche procedurali, in particolare: (i) una semplificazione della modulistica utilizzata per le notifiche; (ii) una revisione del quadro che consente alle imprese di chiedere esenzioni all’obbligo di comunicazione dei dati relativi a determinati contributi finanziari esteri; (iii) una riduzione degli obblighi di comunicazione in relazione ai contributi finanziari esteri non rientranti nelle categorie ad alto rischio di distorsione del mercato interno; nonché (iv) un chiarimento dei diritti e degli obblighi delle amministrazioni aggiudicatrici.
Al riguardo, la Commissione ha dichiarato altresì di non voler considerare una revisione delle soglie di notifica per le procedure di appalto pubblico, in quanto un innalzamento delle stesse potrebbe limitare le capacità della Commissione di individuare potenziali distorsioni in alcuni settori industriali critici, mentre una riduzione delle soglie comporterebbe un aumento significativo del numero delle notifiche senza necessariamente portare ad un controllo più efficace. La Commissione ritiene che il Regolamento FSR si sia dimostrato adeguato al suo scopo, come dimostrato anche dal suo effetto deterrente che ha portato, in diversi casi di procedure di appalto pubblico, al ritiro di operatori economici contrari a condividere le informazioni sui contributi finanziari esteri ricevuti.
In conclusione, la Commissione ha dunque dichiarato che il Regolamento FSR non necessita di modifiche strutturali e si è limitata ad annunciare la possibilità di alcune future semplificazioni procedurali, finalizzate perlopiù a ridurre gli oneri amministrativi, invero particolarmente pesanti, derivanti dagli obblighi di notifica nelle concentrazioni e nelle procedure di appalto pubblico.
Francesca Divetta e Luca Stefani
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Diritto della concorrenza – Italia / Abusi e settore nautico – L’AGCM avvia un’istruttoria nei confronti del Gruppo Luise per presunto abuso di posizione dominante nei servizi di agenzia marittima nel Golfo di Napoli
Con il provvedimento dello scorso 23 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha avviato un’istruttoria nei confronti di Luise Group S.r.l. e di alcune società del gruppo operanti nel settore della nautica da diporto, tra cui Joseph Luise E Sons S.r.l. (JLuise&Sons), Luise International & Co. S.r.l. (Luise International), Luise Associates S.r.l. (Luise Associates) e Porto Antico di Stabia S.r.l. (Porto di Stabia) (congiuntamente, il Gruppo Luise), per accertare un presunto abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE. Il procedimento trae origine dalla segnalazione della concorrente ACQ Italy S.r.l. (la Segnalante), agenzia raccomandataria marittima attiva nell’assistenza agli yacht lungo le coste italiane.
La vicenda riguarda il settore dei servizi destinati ai large yacht, ossia le navi da diporto di lunghezza superiore a 24 metri, che rappresentano il segmento economicamente più rilevante della nautica da diporto. Nell’organizzazione di una crociera, gli armatori si avvalgono normalmente di un’agenzia raccomandataria marittima (l’agenzia raccomandataria), incaricata di prenotare gli ormeggi, assistere il comandante nei rapporti con le autorità marittime e doganali e coordinare tutti i servizi logistici e turistici necessari durante la permanenza in porto. Per poter offrire tali servizi, l’agenzia raccomandataria deve interfacciarsi con il concessionario delle banchine (il concessionario), ossia il soggetto cui l’autorità portuale ha affidato, mediante concessione, la gestione degli approdi e l’assegnazione dei posti barca.
Il Gruppo Luise opera contemporaneamente in entrambi i livelli della filiera. Da un lato, attraverso JLuise&Sons e Luise International, detiene le concessioni relative agli approdi del Molo di Sopraflutto di Mergellina e tramite Porto di Stabia, gestendo l’omonimo approdo turistico. Dall’altro, attraverso le proprie agenzie raccomandatarie, fornisce servizi di assistenza agli yacht nel Golfo di Napoli e in numerosi altri porti italiani.
Secondo la Segnalante, tale integrazione verticale sarebbe stata sfruttata dal Gruppo Luise per ostacolare l’attività delle agenzie raccomandatarie concorrenti. In particolare, tra il 2022 e il 2025, la Segnalante dichiara che le richieste di ormeggio presentate per conto dei propri clienti presso gli approdi gestiti dal Gruppo Luise sarebbero state sistematicamente respinte per asserita indisponibilità di posti barca, mentre le medesime imbarcazioni sarebbero state successivamente contattate dalle società del Gruppo Luise, alle quali sarebbe stata invece garantita la disponibilità dell’ormeggio. Secondo la Segnalante, l’accesso ai posti barca sarebbe stato di fatto subordinato all’utilizzo dei servizi di agenzia marittima prestati dal Gruppo Luise, con effetti che si sarebbero estesi anche agli altri porti italiani nei quali quest’ultimo è presente.
L’AGCM individua, in via preliminare, due mercati rilevanti verticalmente integrati. Il primo, è il mercato della fornitura di posti barca per l’ormeggio delle navi da diporto in transito presso porti e approdi turistici del Golfo di Napoli, caratterizzato da una dimensione geografica locale. Il secondo, è il mercato dei servizi di agenzia raccomandataria marittima per le navi da diporto, che presenta una dimensione locale ma potenzialmente nazionale, considerato che i principali operatori assistono gli yacht lungo itinerari che interessano più porti italiani.
Particolare rilievo assume la posizione del Gruppo Luise nei due mercati integrati. Nel mercato a monte della fornitura di posti barca, l’AGCM stima che il Gruppo Luise detenga una quota compresa tra il 47% e il 51% della capacità di ormeggio destinata ai large yacht nel Golfo di Napoli, quota che supera il 53% per le imbarcazioni di maggiori dimensioni. A ciò si aggiunge il fatto che il Gruppo Luise rappresenta l’unico operatore in grado di offrire ormeggi presso l’approdo di Napoli-Mergellina, considerato particolarmente attrattivo per posizione, servizi e ruolo quale punto di imbarco e sbarco delle crociere di lusso. Nel mercato a valle dei servizi di agenzia raccomandataria marittima, l’AGCM evidenzia come il Gruppo Luise rappresenti il principale operatore nazionale. Secondo gli operatori del settore, infatti, soltanto il Gruppo Luise, Med Yacht Services S.r.l. (Med Yacht Services) e la Segnalante sarebbero in grado di operare stabilmente su scala nazionale e internazionale, mentre le restanti agenzie raccomandatarie svolgerebbero la propria attività prevalentemente a livello regionale o pluriregionale. Sulla base delle stime acquisite nel corso dell’istruttoria, il Gruppo Luise deterrebbe una quota di mercato pari a circa il 50%, a fronte di concorrenti che non supererebbero singolarmente il 10%.
Alla luce di tali elementi, l’AGCM ritiene che le condotte segnalate appaiano prima facie idonee a precludere ai concorrenti la possibilità di competere efficacemente nel mercato dei servizi di agenzia raccomandataria marittima, sfruttando il controllo esercitato dal Gruppo Luise sugli approdi turistici. Secondo l’AGCM, tale strategia potrebbe produrre effetti anticoncorrenziali non soltanto nel Golfo di Napoli, ma anche a livello nazionale, considerato il ruolo strategico che tale area riveste negli itinerari dei large yacht, oltre che la posizione su scala nazionale del Gruppo Luise. Su queste basi, l’AGCM ha quindi deliberato l’avvio dell’istruttoria nei confronti del Gruppo Luise.
Numa Blondi
