Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 20 aprile 2026
Diritto della concorrenza – Europa / Intese e private enforcement – La CGUE chiarisce i presupposti del collegamento ai sensi dell’art. 8, Reg. Bruxelles I-bis nelle azioni di risarcimento con anchor defendant estranei all’infrazione
Lo scorso 16 aprile 2026, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) si è pronunciata – in risposta a due distinti rinvii pregiudiziali – nelle cause riunite C-672/23 e C-673/23, entrambe originate da procedimenti pendenti innanzi alla Gerechtshof (Corte d’appello) di Amsterdam, stabilendo che è necessario un nesso concreto fra il convenuto in relazione al quale si stabilisce la competenza del tribunale adito (c.d. anchor defendant) e l’infrazione delle regole di concorrenza nelle cause per il risarcimento dei danni derivanti dalla stessa.
I procedimenti menzionati traggono origine da altrettante decisioni di autorità della concorrenza che hanno accertato intese tra concorrenti: rispettivamente, quella relativa al cartello dei cavi elettrici sottomarini e sotterranei, accertato dalla Commissione europea nel 2014 (caso AT.39610), e la decisione relativa al cartello italiano nel settore del cartone ondulato, accertato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) nel 2019 (caso I805). In entrambi i casi, i giudici di seconde cure di Amsterdam si sono interrogati sull’interpretazione dell’art. 8 del Regolamento (UE) n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis), che consente di convenire più soggetti avanti al medesimo giudice del luogo in cui uno di essi è domiciliato, purché le domande siano così strettamente connesse da rendere opportuna la trattazione unitaria, al fine di evitare decisioni incompatibili.
Nel caso C-672/23, alcuni enti pubblici degli Stati del Golfo Persico, lamentando danni subiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo (SEE) a causa del cartello dei cavi, hanno convenuto avanti alla Rechtbank (Corte distrettuale) di Amsterdam una pluralità di società appartenenti ai gruppi Prysmian, ABB e Nexans, solo in parte stabilite nei Paesi Bassi. Il ruolo di c.d. “anchor defendant” è stato assunto da Draka Holding BV, unica società convenuta (non destinataria della decisione della Commissione) con sede ad Amsterdam, controllata da una delle società del gruppo Prysmian destinatarie della decisione.
Nel caso C-673/23, il gruppo Unilever, acquirente di prodotti in cartone ondulato, ha convenuto avanti al medesimo foro alcune società dei gruppi Smurfit Kappa e DS Smith, sia italiane, sia di altre nazionalità. L’anchor defendant è stato identificato in Smurfit Kappa International BV, società holding intermedia collocata tra la capogruppo e la controllata sanzionata dall’AGCM, l’unica con sede sempre ad Amsterdam e parimenti estranea all’accertamento operato dall’AGCM.
Il tema centrale affrontato dalla CGUE ha riguardato le condizioni alle quali le domande di risarcimento proposte contro un anchor defendant, non destinatario di una decisione di accertamento da un’autorità della concorrenza, possano ritenersi così strettamente connesse alle domande di risarcimento proposte contro i destinatari della decisione da “attrarre” l’intera controversia in un determinato foro. Sul punto, la CGUE ha ribadito la cardinalità del concetto di “impresa”: affinché esista un collegamento sufficientemente stretto, è anzitutto necessario che le società coinvolte facciano parte della medesima unità economica (sulla definizione della quale esiste ampia giurisprudenza eurounitaria).
Inoltre, la CGUE – richiamando la sentenza Sumal (C-882/19) – ha chiarito che è altresì indispensabile un nesso concreto tra l’attività economica dell’anchor defendant e l’oggetto dell’infrazione per cui la capogruppo, o altre sue controllate, sono state ritenute responsabili. La CGUE ha aggiunto che ciò si verifica, in particolare, ove la controllata abbia commercializzato, prodotto o distribuito i medesimi prodotti oggetto del cartello, ovvero prestato i servizi coperti dall’intesa. Con riguardo a società holding intermedie, la CGUE ha specificato che il loro ruolo – tipicamente solo gestorio di partecipazioni societarie – non esclude di per sé la possibilità di convenirle in giudizio, qualora ad esempio una loro controllata abbia svolto attività concretamente legate all’infrazione (criterio, invero, di difficile interpretazione).
La CGUE ha poi statuito l’irrilevanza – quali criteri aggiuntivi alle condizioni poste dall’art. 8 Bruxelles I-bis, proposti dal giudice del rinvio – (i) della prevedibilità per il co-convenuto di essere citato avanti al giudice dell’anchor defendant, (ii) delle prospettive di successo della domanda proposta contro l’anchor defendant, nonché (iii) della circostanza che il danno lamentato si sia prodotto al di fuori dello SEE.
In ultima analisi, consolidando e precisando la giurisprudenza Sumal, la CGUE ha offerto qualche chiarimento (sia pure di non cristallina interpretazione) per valutare la legittimità del ricorso alla tecnica dell’anchor defendant, ribadendo che il collegamento tra la domanda e il soggetto ancorante non sia meramente strutturale o formale, ma si radichi in un nesso funzionale concreto con l’oggetto stesso dell’infrazione.
Riccardo Ciani
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Diritto della concorrenza – Italia / Relazione annuale AGCM – L’AGCM ha pubblicato la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2025
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente pubblicato la propria Relazione annuale relativa all’anno 2025 (la Relazione), nell’ambito della quale ha sottolineato alcuni temi di particolare rilevanza, oltre a riassumere le attività svolte nello scorso anno.
L’AGCM segnala, in prima battuta, le difficoltà vissute nei mercati europei e globali nel corso del 2025, dovute soprattutto ad una situazione geopolitica instabile. In tale contesto, l’AGCM sottolinea il ruolo fondamentale delle politiche di concorrenza, soprattutto al fine di promuovere la sicurezza economica e la competitività nei mercati europei e nazionali.
In tema di tutela della concorrenza, l’AGCM nel corso del 2025 ha concluso un totale di 21 istruttorie, di cui 6 per intese (aumentate rispetto alle due dello scorso anno), 5 per abusi di posizione dominante (diminuiti rispetto ai nove casi del 2024), 5 istruttorie approfondite in materia di concentrazioni, 1 abuso di dipendenza economica, 1 per rideterminazione della sanzione, oltre a 2 per omissioni o informazioni non veritiere. In aggiunta, sono state concluse due indagini conoscitive.
Relativamente alle decisioni in materia di intese, i settori maggiormente colpiti dall’attività dell’AGCM risultano essere il settore dell’industria petrolifera, con un totale di circa 930 milioni di euro di sanzioni imposte, e il settore della siderurgia e metallurgia, con circa 70 milioni di sanzioni irrogate.
In materia di abusi, l’AGCM ha attenzionato nello specifico i settori dei mercati digitali e delle piattaforme, di grande interesse per l’AGCM negli anni recenti, con oltre 100 milioni di euro in sanzioni, il settore del turismo con circa 250 milioni di sanzioni imposte, e i settori manifatturiero e dell’energia, con un totale complessivo di sanzioni di circa 35 milioni.
Notevole anche l’attività di advocacy svolta nel corso del 2025, assestandosi a 78 segnalazioni e pareri alle autorità pubbliche (principalmente rivolti nei confronti di amministrazioni locali).
La Relazione affronta anche la materia della tutela del consumatore, ove l’AGCM ha concluso 70 procedimenti complessivi (in aumento rispetto ai 56 dello scorso anno) di cui 37 hanno portato a sanzioni per un totale di circa 70 milioni di euro. In calo, invece, le attività di moral suasion che nel corso del 2025 si assestano a 31, rispetto alle 68 effettuate nel 2024. I procedimenti conclusi con impegni nel 2025 sono stati 24 (pari al 34,3% del totale), in sostanziale continuità con il 30,4% riscontrato nel 2024.
Anche in materia consumeristica, vi sono stati settori particolarmente interessati dall’attività dell’AGCM. Rimane in particolare il focus su mercati digitali e intelligenza artificiale, soprattutto riguardo le cc.dd. “allucinazioni” alle quali queste nuove tecnologie possono dare luogo. Un ulteriore tema di interesse per l’AGCM ha riguardato le pratiche di sostenibilità e i cc.dd. green claims, con sanzioni complessive di oltre 3 milioni di euro, e 5 attività di moral suasion.
In conclusione, la Relazione sottolinea i benefici concorrenziali per i consumatori ottenuti grazie alle attività sopra esposte – ossia il risparmio per i consumatori – che ammontano, secondo l’AGCM, a 1.7 miliardi di euro in relazione alla tutela della concorrenza (in netto aumento rispetto ai 760 milioni del 2024), e 18 milioni per quanto riguarda la tutela del consumatore. In totale, per il periodo 2015-2025, il risparmio per i consumatori secondo l’AGCM si attesterebbe a circa 11 miliardi.
Michael Tagliavini e Alessandro Mastrangelo
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Tutela del consumatore / Pratiche commerciali ingannevoli e settore del wellness – Il Consiglio di Stato annulla la sanzione per schema piramidale ma conferma quella per pubblicità occulta nel caso Ariix / NewAge
Con la sentenza n. 2871 del 2026, il Consiglio di Stato (il CdS) ha parzialmente accolto l’appello proposto da Ariix Italy S.r.l. e NewAge Inc. (le Società) avverso la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (il TAR) che aveva confermato il provvedimento n. 30423 del dicembre 2022 (la Decisione). Con la Decisione l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) aveva sanzionato le Società per due asserite pratiche commerciali scorrette poste in essere nell’ambito della commercializzazione di prodotti nutrizionali tramite una rete di vendita multilivello.
In particolare, con la Decisione l’AGCM aveva contestato alle Società: (i) l’adozione di un sistema di vendita assimilabile a uno schema piramidale (in violazione dell’art. 23, comma 1, lett. p), del Codice del Consumo) (la Prima Condotta); e (ii) l’utilizzo di pratiche di pubblicità occulta sui social media (in violazione degli artt. 20, 21, 22 e 23, comma 1, lett. aa), del Codice del Consumo) (la Seconda Condotta e, assieme alla Prima Condotta, le Condotte). Per le Condotte erano state disposte sanzioni amministrative pecuniarie pari, rispettivamente, a 800.000 euro e 160.000 euro, oltre al divieto di prosecuzione delle pratiche.
Con riferimento alla Prima Condotta, il CdS ha ritenuto fondato l’appello delle Società, escludendo che il modello di business da queste adottato potesse qualificarsi come schema piramidale. Il CdS ha sottolineato che si qualifica come piramidale uno schema di vendita multivello in cui la commercializzazione a terzi del bene oggetto di vendita passa in secondo piano e costituisce un mero pretesto per reclutare altri soggetti che, pagando una tassa di ingresso e/o comprando essi stessi il prodotto, alimentano artificialmente il sistema.
Secondo il CdS, infatti, l’AGCM non avrebbe adeguatamente valutato alcuni elementi centrali emersi in istruttoria, tra cui: il collegamento delle provvigioni degli agenti incaricati alla vendita effettiva di prodotti a soggetti terzi; l’assenza di un obbligo di acquisto per autoconsumo in capo agli incaricati alle vendite; la significativa rilevanza economica delle vendite effettuate a consumatori esterni alla rete; nonché il carattere meramente accessorio delle fee richieste agli incaricati per far parte della rete. Alla luce di tali elementi, il CdS ha escluso che i profitti delle Società derivassero prevalentemente dal reclutamento di nuovi membri o dall’autoconsumo, annullando quindi la sanzione irrogata per la Prima Condotta.
Diversa conclusione è stata invece raggiunta in relazione alla Seconda Condotta. Sul punto, il CdS ha confermato integralmente le valutazioni dell’AGCM, ritenendo ingannevole la strategia comunicativa adottata dalle Società mediante i propri incaricati alle vendite. In particolare, il CdS ha rilevato come numerosi contenuti pubblicati da tali incaricati su piattaforme quali Facebook e Instagram si presentassero come testimonianze personali e neutrali di consumatori, senza rendere esplicita la finalità promozionale, né il ruolo commerciale degli autori dei post. Tale modalità comunicativa, favorita anche da linee guida interne rivolte ai venditori, è stata qualificata come una forma di promozione occulta, idonea a trarre in inganno i consumatori circa la natura commerciale dei messaggi.
Secondo il CdS, la mancanza di trasparenza sull’intento promozionale è di per sé sufficiente a integrare una pratica commerciale scorretta, in quanto idonea ad alterare il comportamento economico del consumatore medio, che non è posto in condizione di riconoscere la comunicazione come pubblicità. La sanzione pecuniaria di 160.000 euro, ridotta dall’AGCM anche in considerazione della situazione economica del gruppo NewAge, è stata ritenuta, infine, proporzionata alla gravità e alla diffusione della condotta.
In conclusione, la sentenza in commento si segnala per l’approccio equilibrato adottato dal CdS, che da un lato ribadisce la necessità di una rigorosa verifica dei presupposti per qualificare un sistema di vendita come piramidale, e dall’altro conferma l’elevato livello di attenzione richiesto alle imprese in materia di trasparenza delle comunicazioni commerciali, in particolare nel contesto del marketing digitale e dell’uso dei social media.
Ignazio Pinzuti Ansolini ed Elena Giuseppini
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Appalti, concessioni e regolazione / Concessioni demaniali marittime - Il TAR Lazio distingue tra procedura comparativa e proroga automatica e annulla la dichiarazione di “inesistenza” di 27 concessioni del Comune di Fiumicino
Con due pronunce del 14 aprile 2026, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (TAR Lazio) torna sull’annosa questione delle concessioni balneari e sulla loro compatibilità con il diritto europeo che impedisce i rinnovi automatici e richiede invece l’espletamento di procedure competitive ad evidenza pubblica. In tale contesto, le due pronunce del TAR affrontano un tema nuovo e particolare. Infatti, esse esprimono il principio che (i) il rinnovo al concessionario uscente non è equiparabile alla proroga ex lege in contrasto con il diritto europeo se è stato disposto, come nel caso di specie, all’esito di una procedura ad evidenza pubblica e che (ii) la procedura ad evidenza pubblica svolta secondo le regole del codice della navigazione è idonea a soddisfare l’esigenza di confronto competitivo in linea con le regole europee.
La vicenda riguarda le concessioni balneari lungo la spiaggia di Fregene nel Comune di Fiumicino. Nel 2020, questo aveva indetto una procedura per il rinnovo di 27 concessioni fino al 31 dicembre 2033 ai sensi dell’articolo 37 del Codice della Navigazione e del relativo regolamento esecutivo. A tale fine, il Comune aveva approvato un avviso pubblico, lo aveva pubblicato sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, aveva previsto un termine per la presentazione di domande concorrenti e osservazioni, e aveva predeterminato i passaggi procedimentali successivi. In assenza di istanze concorrenti, le concessioni erano state rilasciate agli operatori uscenti che ne avevano fatto richiesta.
Nell’ottobre 2024, tuttavia, il Comune è tornato sui propri passi e, con determinazione dirigenziale n. 123 del 2024 (la Determinazione), ha dichiarato l’inesistenza di tutte le 27 concessioni rilasciate sulla base di tale procedura. Infatti, secondo il Comune, tali titoli dovessero essere equiparati alle proroghe automatiche dichiarate tamquam non essent dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, negando ai concessionari qualsiasi diritto alla prosecuzione del rapporto.
In tale contesto, le società S.I.T.I. s.r.l. e Cris 98 s.r.l. (le Ricorrenti) hanno impugnato la Determinazione davanti al TAR Lazio lamentando una violazione dell’articolo 3, comma 2, della legge 118/2022. Infatti, questa norma garantisce la conservazione, fino alla scadenza naturale, dei titoli concessori affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità.
Il TAR Lazio ha accolto i ricorsi, muovendo da una distinzione fondamentale. Il regime di inefficacia sancito dall’Adunanza Plenaria riguarda esclusivamente le proroghe automatiche, le quali contrastano con l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein) e non possono produrre alcun effetto giuridico. Diverso è il caso delle concessioni rilasciate all’esito di una procedura a evidenza pubblica con carattere costitutivo: queste ultime non possono essere dichiarate inesistenti con un atto meramente ricognitivo, proprio perché il titolo non discende da un effetto legale automatico, bensì da un procedimento amministrativo che ha dato luogo a un provvedimento nuovo e originario.
Il TAR Lazio ha allora verificato se la procedura concretamente seguita dal Comune nel 2020 fosse compatibile con i requisiti di imparzialità, trasparenza e concorrenza imposti dal diritto eurounitario e, in particolare, dalla direttiva Bolkestein. Il TAR Lazio ha concluso positivamente, valorizzando tre elementi: (i) la pubblicazione degli avvisi sull’albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, integrante una forma di “pubblicità rafforzata”; (ii) la previsione della possibilità di presentare domande concorrenti; (iii) l’avvio d’ufficio della procedura da parte del Comune, senza attendere l’istanza del concessionario uscente.
Il TAR Lazio ha dunque annullato la Determinazione che dichiarava l’inesistenza delle Concessioni rilasciate tramite procedura comparativa, distinguendole dalle proroghe automatiche. Il principio enunciato è chiaro: quando un ente locale ha svolto una procedura evidenziale – con pubblicità rafforzata, possibilità di domande concorrenti e avvio d’ufficio – il titolo concessorio che ne risulta ha natura costitutiva ed è protetto dall’art. 3, co. 2, legge 118/2022 fino alla scadenza naturale. Per i concessionari che hanno ottenuto il rinnovo tramite una procedura selettiva pubblica e trasparente, le sentenze del TAR Lazio offrono un argomento difensivo concreto e immediatamente spendibile contro atti comunali che equiparino indistintamente tutte le concessioni al regime delle proroghe automatiche, consentendo di preservare la continuità dell’attività imprenditoriale fino al termine originario del titolo.
Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso
