Find a lawyerOur capabilitiesYour career
Locations
Our capabilities
News

Select language:

Locations
Our capabilities
News

Select language:

hamburger menu showcase image
  1. Our thinking
  2. Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 aprile 2026
13MIN

Newsletter giuridica di concorrenza e regolamentazione - 13 aprile 2026

Apr 13 2026

Diritto della concorrenza – Europa / Concentrazioni e settore energetico – La CGUE ha confermato l’autorizzazione di due operazioni ritenendo che non costituiscano una concentrazione unica bensì operazioni distinte

Con le sentenze rese il 19 Marzo 2026 nelle cause riunite da C-171/24 P a C-177/24 P e C-178/24 P e C-179/24 P, la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE) si è pronunciata sugli appelli promossi da alcune imprese energetiche municipalizzate tedesche avverso le sentenze del Tribunale dell’Unione europea (il Tribunale) nel caso M.8870 – E.ON / INNOGY . La CGUE ha ribadito le conclusioni raggiunte dal Tribunale e confermato la decisione della Commissione europea (la Commissione) con cui era stata autorizzata un’operazione di concentrazione nel settore della generazione e distribuzione di energia elettrica in Germania che, pur presentando alcuni legami con altre due operazioni realizzate fra le stesse parti, era stata esaminata separatamente dall’autorità di concorrenza. La vicenda risale al 2018, quando le imprese RWE AG (RWE o Gruppo RWE) e E.ON SE (E.ON) avevano realizzato tre operazioni funzionalmente collegate tra loro ma che sono state notificate separatamente.

In particolare, le prime due operazioni hanno riguardato (i) l’acquisto del controllo da parte di RWE su alcuni rami di azienda di E.ON (la natura del controllo, esclusivo o congiunto, non è stata oggetto di valutazione da parte della CGUE) (la Prima Operazione) e (ii) l’acquisto del controllo da parte di E.ON su alcuni rami di una società del Gruppo RWE  (anche in questo caso, la natura del controllo non è stata oggetto di valutazione da parte della CGUE) (la Seconda Operazione), e sono state notificate separatamente alla Commissione. La terza operazione, invece, relativa all’acquisizione, da parte di RWE, di una partecipazione del 16,67% in E.ON (nel complesso, le Operazioni), è stata notificata all’autorità di concorrenza tedesca, il Bundeskartellamt (ai sensi della normativa tedesca sul controllo delle concentrazioni, l’obbligo di notifica può sorgere anche nel caso di acquisizione di una partecipazione non di controllo, se attribuisce all’acquirente una “significativa influenza concorrenziale” sull’impresa acquisita). Tutte le Operazioni erano quindi state autorizzate.

Inizialmente, alcune imprese energetiche tedesche (le Ricorrenti) avevano impugnato innanzi al Tribunale la decisione della Commissione riguardante la Prima Operazione, osservando che le tre operazioni, in quanto interdipendenti e idonee a realizzare un’unica concentrazione, avrebbe dovuto essere esaminate unitariamente dalla Commissione. La CGUE, tuttavia, aveva rigettato integralmente le motivazioni delle Ricorrenti, confermando la decisione della Commissione e la successiva sentenza del Tribunale – già oggetto di commento in questa Newsletter.

Le stesse Ricorrenti hanno impugnato anche la decisione della Commissione relativa alla Seconda Operazione, sulla base delle stesse motivazioni, quindi ribadendo la necessità di esaminare unitariamente le tre operazioni. Anche in questo caso, la CGUE ha confermato quanto già stabilito dal Tribunale in relazione ai criteri da soddisfare affinché più operazioni distinte possano essere valutate congiuntamente. Secondo il Tribunale, la Commissione avrebbe dovuto procedere a un’analisi congiunta delle tre operazioni solo laddove esse fossero state (i) interdipendenti al punto da non poter essere realizzate separatamente, e (ii) orientate a conferire il controllo a una sola delle parti sulle attività dell’altra. La CGUE, come precedentemente valutato dal Tribunale, non ha ritenuto soddisfatto il secondo requisito.

In secondo luogo, le Ricorrenti avevano anche contestato un’errata valutazione della definizione di mercato della fornitura al dettaglio di energia elettrica. Nella decisione originaria, la Commissione aveva infatti distinto tra contratti di fornitura base (sostanzialmente assimilabili al mercato tutelato italiano) e contratti speciali (paragonabili al mercato libero), sulla base di alcuni test di sostituibilità, come il test SSNIP. Da tale test era emerso che, anche a fronte di un aumento del 5-10% del prezzo dei contratti base, oltre il 70% degli utenti non sarebbe stato incline a cambiare tipologia di fornitura. Le Ricorrenti, per contro, hanno sostenuto che le due tipologie di contratti facevano parte dello stesso mercato.

Nel rigettare anche questo motivo di appello, la CGUE ha rilevato che le ricorrenti non hanno individuato puntualmente i passaggi della sentenza di primo grado che avrebbero dovuto essere riformati. 

Le Ricorrenti hanno sostenuto, inoltre, che il Tribunale avrebbe invertito l’onere della prova, richiedendo alle Ricorrenti di dimostrare in modo particolarmente dettagliato gli effetti anticoncorrenziali della concentrazione, invece di esigere dalla Commissione la prova della compatibilità dell’operazione con il mercato interno.

La CGUE ha respinto integralmente anche questo motivo, evidenziando come il Tribunale abbia correttamente constatato alle Ricorrenti di essersi limitate a formulare mere teorie del danno (inerenti, ad esempio, al potere finanziario, alle strategie di gruppo, alle concessioni, ecc.), senza sostenerle con elementi probatori concreti. D’altra parte, secondo la CGUE, richiedere di corroborare le proprie contestazioni con specifiche prove aggiuntive non equivale a invertire l’onere della prova, ma costituisce un’applicazione ordinaria delle regole processuali.

Le sentenze in esame, concludendo una saga ormai ultradecennale, confermano che, anche nel contesto di operazioni concluse tra le stesse parti, non può esserci una unica concentrazione se la parte che acquisisce il controllo cambia in ciascuna operazione. 

Francesca Divetta e Alessandro Mastrangelo

-------------------------------------------------

Tutela del consumatore / Pratiche commerciali scorrette e fintech – L’AGCM ha sanzionato il gruppo Revolut per 11,5 milioni di euro per pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

Con il provvedimento dello scorso 23 marzo, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) ha accertato la sussistenza di tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere da Revolut Group Holdings Ltd, Revolut Bank UAB e Revolut Securities Europe UAB (congiuntamente, Revolut) nell’offerta di servizi bancari e di investimento, irrogando una sanzione complessiva pari a 11,5 milioni di euro.

Il procedimento, avviato il 1° luglio 2025 a seguito di segnalazioni di consumatori e associazioni di categoria, ha riguardato profili di particolare rilievo nel contesto dei servizi fintech, con specifico riferimento alla trasparenza informativa nei servizi di investimento, alla gestione dei conti correnti e alla comunicazione relativa all’assegnazione degli IBAN. L’istruttoria si colloca in un settore che sarebbe caratterizzato, ad avviso dell’AGCM, da elevata asimmetria informativa e da un uso crescente di processi automatizzati nella gestione dei rapporti con la clientela.

Sotto un primo profilo, l’AGCM ha riscontrato criticità nella presentazione dei servizi di investimento offerti tramite la piattaforma Revolut. In particolare, la comunicazione commerciale enfatizzava la possibilità di investire in “azioni” anche con importi minimi, senza chiarire in modo adeguato che l’investimento potesse riguardare azioni c.d. frazionate (intermediate da un broker) e non titoli interi. Secondo l’AGCM, tale omissione era idonea a indurre in errore i consumatori, in quanto le azioni frazionate presentano caratteristiche significativamente diverse: non sono titoli dell’emittente sottostante ma “frazioni” virtuali di tali titoli, non sono negoziate su mercati regolamentati, non sono trasferibili ad altri intermediari, non attribuiscono diritti di voto e comportano un maggiore profilo di rischio, sia sotto il profilo della liquidità, sia con riferimento al rischio di controparte.

Ulteriori profili di ingannevolezza sono stati ravvisati nella promozione dei servizi di investimento mediante claim quali “investi con lo 0% di commissioni”. L’AGCM ha rilevato che tali messaggi risultavano fuorvianti in quanto non rappresentavano in modo chiaro le effettive limitazioni dell’offerta: nel piano standard, sottoscritto dalla grande maggioranza dei clienti italiani, era previsto un solo ordine gratuito al mese, oltre a ulteriori condizioni – tra cui soglie mensili per operazioni in valuta estera – che riducevano sensibilmente l’ambito di applicazione del beneficio economico pubblicizzato. Il fatto che tali informazioni fossero reperibili solo in altre sezioni del sito non è stato ritenuto sufficiente a sanare l’ingannevolezza del messaggio di primo aggancio con il consumatore.

Un secondo e centrale ambito di intervento ha riguardato la gestione dei blocchi e delle sospensioni dei conti correnti, qualificata dall’AGCM come pratica sia ingannevole, sia aggressiva. Sotto il profilo informativo, l’AGCM ha rilevato che le condizioni generali di contratto conferivano a Revolut un ampio potere di sospensione o chiusura dei conti, fondato su presupposti formulati in termini generici e indeterminati.

Di fatto, è emerso che i blocchi venivano frequentemente attivati in modo automatico, sulla base di sistemi di alert preimpostati, senza un tempestivo ed efficace intervento da parte degli analisti preposti. In molti casi, i clienti venivano a conoscenza della sospensione solo in modo fortuito, ad esempio tentando di effettuare un pagamento, e ricevevano dall’assistenza clienti risposte meramente interlocutorie, prive di indicazioni puntuali sulle ragioni del blocco e sui tempi di risoluzione.

Nel valutare tali condotte, l’AGCM ha altresì valutato l’interazione con la normativa antiriciclaggio, richiamata da Revolut a giustificazione delle misure restrittive sui conti. Il parere della Banca d’Italia, acquisito in istruttoria, ha chiarito che le misure di sospensione o blocco dei conti possono risultare coerenti con gli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, che riconoscono agli intermediari ampi margini di discrezionalità nella definizione dei presidi di controllo. Tuttavia, la stessa  Banca d’Italia ha precisato che tali esigenze non implicano, in via generale, l’impossibilità di fornire adeguate informazioni alla clientela: eventuali limiti alla trasparenza, anche in ragione del divieto di tipping off (ossia, il divieto di informare il cliente dell’avvio o dell’esistenza di una segnalazione per sospetto riciclaggio o di controlli volti ad accertare condotte illecite), devono essere valutati caso per caso e non possono giustificare una compressione sistematica degli obblighi informativi.

Sulla base di tali premesse, l’AGCM ha affermato che la conformità alla disciplina antiriciclaggio non esaurisce gli obblighi di correttezza, trasparenza e diligenza professionale previsti dal Codice del consumo. I due plessi normativi coesistono e l’intermediario è tenuto a bilanciare le esigenze di riservatezza connesse agli obblighi antiriciclaggio con la tutela dei diritti informativi dei consumatori, individuando soluzioni che consentano di rispettare entrambe le discipline, senza sacrificare la posizione della clientela.

Infine, l’AGCM ha accertato un’ulteriore omissione informativa in relazione alle condizioni per l’ottenimento di un IBAN italiano. In particolare, Revolut non avrebbe fornito indicazioni chiare ed esaustive sui requisiti e sulle tempistiche necessari per la migrazione dall’IBAN lituano a quello italiano, generando aspettative non corrispondenti alla reale platea di clienti effettivamente eleggibili.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio filone di interventi dell’AGCM nei mercati digitali e finanziari innovativi, nei quali assumono particolare rilievo i profili di trasparenza delle informazioni, l’uso di sistemi automatizzati nella gestione dei rapporti contrattuali e il corretto bilanciamento tra obblighi regolamentari settoriali e tutela consumeristica.

 Numa Blondi

---------------

Clausole vessatorie e piattaforme di streaming online – Il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato l’abusività di tre clausole di Netflix nei contratti con i consumatori

Con la sentenza dello scorso 1 aprile, il Tribunale Ordinario di Roma (il Tribunale) ha parzialmente accolto il ricorso dell’Associazione Movimento Consumatori APS (APS) nei confronti di Netflix Services Italy S.r.l. (Netflix), mediante il quale APS ha chiesto, da un lato, l’accertamento, ai sensi dell’art. 33 del Codice del Consumo (Cod. Cons.), della vessatorietà di tre clausole apposte da Netflix alle Condizioni di Utilizzo (CdU) della propria piattaforma di streaming online, nella misura in cui consentivano variazioni unilaterali del prezzo degli abbonamenti senza alcun giustificato motivo e, dall’altro, della scorrettezza della pratica commerciale con cui Netflix effettivamente aveva applicato tali aumenti di prezzo.

Due delle clausole contestate da APS (art. 3.5 e 6.5 delle CdU), nella loro prima formulazione risalente al 2017, permettevano a Netflix di modificare unilateralmente i piani di abbonamento, i prezzi del servizio e in generale le stesse CdU. In via preliminare, il Tribunale ha ricordato come il Cod. Cons., all’art. 33, lettera m), presuma vessatorie quelle clausole che consentono al professionista modifiche unilaterali di un contratto a tempo indeterminato senza che la previsione contrattuale ne specifichi i possibili motivi, ritenendo tale norma applicabile anche a variazioni unilaterali del prezzo.

Alla luce di ciò, sebbene le clausole garantissero al consumatore l’invio di un’informativa 30 giorni in anticipo assieme alla possibilità di esercitare il diritto di recesso entro lo stesso termine, il Tribunale ha comunque ritenuto vessatoria la loro formulazione originaria, in carenza di espliciti motivi giustificativi, impedendo al consumatore di comprendere già in sede di stipula del contratto le ragioni di eventuali variazioni unilaterali, e assegnando così a Netflix uno ius variandi illimitato che non poteva ritenersi compensato dall’obbligo di preavviso e dal diritto di recesso garantito al consumatore.

Di contro, la formulazione successiva di entrambe le clausole, integrate nel 2024 e nel 2025, con la quale Netflix aveva aggiunto dei motivi giustificativi in rapporto all’esercizio dello ius variandi, è stata ritenuta legittima dal Tribunale, in quanto sufficientemente esplicita rispetto alle circostanze necessarie alla modifica unilaterale, nella specie: l’aumento dei costi di produzione, licenza, fornitura e distribuzione, oltre ai costi di amministrazione generale, imposte e contributi; la maggiore comprensibilità delle CdU; l’adeguamento a cambiamenti normativi o leggi vigenti; nonché la ristrutturazione dell’attività per motivi tecnologici o di sicurezza.

A nulla sono valse le controdeduzioni di APS, secondo la quale gli unici motivi legittimanti una modifica unilaterale avrebbero potuto consistere in sopravvenienze di natura oggettiva, imprevedibili e straordinarie, al di fuori del controllo del professionista. Il Tribunale si è rivelato di diverso avviso, specificando che nei contratti a tempo indeterminato l’esercizio dello ius variandi – purché sempre ancorato a delle motivazioni predefinite – assicura al professionista la flessibilità necessaria per adeguare le condizioni dell’offerta economica, in modo da garantire la sostenibilità dell’attività imprenditoriale. 

In seconda battuta, APS ha contestato la vessatorietà di un’ulteriore clausola (art. 2 delle CdU), in forza della quale Netflix poteva revocare offerte promozionali (volte alla fidelizzazione dei consumatori) a determinati soggetti ritenuti inidonei. Nonostante le doglianze di APS – secondo cui Netflix avrebbe potuto agire in forza di tale clausola secondo mero arbitrio – il Tribunale ha ritenuto insussistenti eventuali profili di vessatorietà; la disposizione, una volta interpretata secondo buona fede, non poteva che essere concepita unicamente per fronteggiare abusi delle offerte promozionali da parte di utenti già fidelizzati.

Infine, in merito all’eventuale sussistenza di pratiche commerciali scorrette di Netflix, contrariamente alle obiezioni di APS il Tribunale (i) ha ritenuto che l’esercizio dello ius variandi non possa rappresentare in sé e per sé una pratica commerciale scorretta, non trattandosi direttamente di un’offerta ingannevole, né costituendo una pratica aggressiva, e (ii) ha valutato non ingannevole la giustificazione di aumenti di prezzi necessari a “incrementare la piattaforma a disposizione del cliente”, in quanto ascrivibili a comuni dichiarazioni pubblicitarie manifestamente esagerate e non destinate ad essere prese alla lettera. 

In conclusione, il Tribunale ha dichiarato la vessatorietà degli art.i 3.5 e 6.5 delle CdU così come applicate tra il 2017 e il 2024, ordinando la pubblicazione della sentenza su quotidiani di rilievo nazionale e sul sito di Netflix per almeno sei mesi.

La pronuncia in commento appare rilevante, in primis in quanto conferma con chiarezza che un legittimo impiego dello ius variandi in Italia rimane vincolato al requisito della preventiva menzione di cause di giustificazione nelle clausole generali. Non resta ora che vedere quali eventuali pretese restitutorie saranno avanzate nei confronti di Netflix dai consumatori a fronte della possibile, conseguente nullità degli aumenti di prezzo del servizio intervenuti tra il 2017 e il 2024.

Luca Giacomello e Riccardo Ciani

------------------------------------

Legal News / Sistema di finanziamento dell’AGCM – La Corte costituzionale conferma la legittimità del contributo a carico delle sole società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro

Con la sentenza del 3 aprile 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10, commi 7-ter e 7-quater, della legge n. 287/1990, che pone a carico delle sole società di capitali con fatturato superiore a 50 milioni di euro il contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). La Corte costituzionale ha confermato che la soglia di fatturato è un indice ragionevole di capacità contributiva e di rilevanza sul mercato, e che il sistema di finanziamento non lede l’indipendenza dell’AGCM. Per le imprese di medio-grandi dimensioni, la pronuncia consolida la legittimità dell’attuale assetto contributivo ed esclude ogni profilo di discriminazione rispetto agli operatori “sottosoglia”.

La vicenda origina dai ricorsi presentati da quattro società del settore siderurgico alla Corte di giustizia tributaria di Udine avverso le cartelle di pagamento emesse dall’Agenzia delle entrate per il contributo AGCM per il 2023. Le società, tutte con fatturato superiore a 50 milioni di euro, contestavano la legittimità costituzionale della disciplina.

Pur consapevole che la Corte costituzionale aveva già dichiarato in passato non fondati dubbi analoghi (v. sentenza n. 269/2017), il giudice ha ritenuto di sollevare nuovamente la questione sulla base di due ordini di argomenti. Da un lato, elementi fattuali nuovi: dati statistici che dimostrerebbero un impegno equivalente dell’AGCM verso imprese sopra e sottosoglia. Dall’altro, parametri giuridici ulteriori: oltre alla violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e uguaglianza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.), il giudice rimettente prospetta per la prima volta il contrasto con il diritto dell’Unione europea (art. 117, primo comma, Cost.), invocando la direttiva 2019/1/UE (direttiva ECN+), il principio di non discriminazione (artt. 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) e il principio di leale cooperazione (art. 4, par. 3, TUE).

La Corte costituzionale ritiene non fondate le questioni di costituzionalità. Sul piano costituzionale interno, ribadisce che il fatturato è un indice ragionevole di capacità contributiva: non misura il reddito, ma la dimensione economica dell’impresa, la sua capacità di influire sul mercato e la probabilità che richieda l’intervento dell’AGCM. La soglia dei 50 milioni bilancia quattro esigenze: (i) non gravare sulle imprese minori; (ii) far concorrere chi può meglio sopportare l’onere, in adempimento del principio di solidarietà ex art. 2 Cost.; (iii) far pagare chi più beneficia di un mercato efficiente; (iv) colpire chi, per potere di mercato, è più in grado di alterare la concorrenza. Il sistema è completato dalla fissazione di un tetto massimo che opera come garanzia: impedisce che poche imprese diventino “super-finanziatori” dell’AGCM, preservandone l’indipendenza dal rischio di cattura da parte dei controllati.

Sul piano eurounitario, la Corte chiarisce che: (i) il contributo non costituisce attuazione del diritto dell’Unione – come già affermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ordinanza C-560/22 – e il principio di non discriminazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non è invocabile; (ii) la direttiva ECN+ non prescrive un modello unico di finanziamento delle autorità antitrust e gli Stati membri godono di discrezionalità, purché l’autorità sia indipendente da influenze esterne e disponga di mezzi sufficienti.

In conclusione, la Corte costituzionale afferma, per la seconda volta, che il sistema di finanziamento dell’AGCM è legittimo. Il fatturato è un indice non arbitrario di capacità contributiva e di presenza sul mercato; il legislatore può selezionare la platea dei contribuenti in ragione della loro maggiore incidenza sugli equilibri concorrenziali, senza violare né i principi costituzionali di uguaglianza e progressività, né il diritto dell’Unione europea in materia di indipendenza delle autorità antitrust. Per le imprese di medio-grandi dimensioni, la pronuncia chiude – almeno per il momento – ogni spazio di contestazione dell’obbligo contributivo verso l’AGCM, rendendo impraticabili strategie difensive fondate su argomenti di irragionevolezza della soglia o di incompatibilità con il diritto dell’Unione europea.

Niccolò Ferracuti e Laura Pagliuso

Contatti

Rome

Gian Luca Zampa

Partner
Milan, Rome

Ermelinda Spinelli

Italy Managing Partner
Rome

Alessandro Di Giò

Counsel
Rome

Giorgio Candeloro

Counsel
Rome

Nico Moravia

Counsel
NAVIGATE TO
About usLocations and officesYour careerOur thinkingOur capabilitiesNews
CONNECT
Find a lawyerAlumniContact us
NEED HELP
Fraud and scamsComplaintsTerms and conditions
LEGAL
AccessibilityCookiesLegal noticesTransparency in supply chains statementResponsible procurementPrivacy

Select language:
Select language:
© 2026 Freshfields. Attorney Advertising: prior results do not guarantee a similar outcome